Infrazionabilità delle pretese risarcitorie derivanti dal medesimo sinistro stradale

Infrazionabilità delle pretese risarcitorie derivanti dal medesimo sinistro stradale
01 Agosto 2022: Infrazionabilità delle pretese risarcitorie derivanti dal medesimo sinistro stradale 01 Agosto 2022

IL CASO. Tizia, dopo il passaggio in giudicato della sentenza che aveva accolto la sua domanda al risarcimento dei danni materiali conseguito a seguito di un tamponamento della propria vettura, agiva avanti il Giudice di Pace per il risarcimento dei danni alla persona riportati a seguito del medesimo sinistro.

Il Giudice di primo grado dichiarava l’improcedibilità di tale domanda per essere stato violato il principio giurisprudenziale di infrazionabilità del credito, sul rilievo che integrava abuso del diritto l’attivazione di due distinti giudizi per il risarcimento dei danni conseguenti ad un medesimo fatto generatore.

Il Tribunale rigettava l’appello proposto da Tizia e confermava la pronuncia di primo grado.

Tizia, quindi, ha proposto ricorso per Cassazione affermando, in particolare, con il primo motivo di ricorso che i diritti tutelati dalle due azioni (danno auto e lesioni personali) sono distinti perché i loro elementi costitutivi sono in parte diversi.

LA DECISIONE. La Suprema Corte, con l’ordinanza del 17.06.2022 n. 19608, ha, anzitutto, ribadito i principi affermati con la sentenza Cass. SS.UU. n. 4090/2017 secondo cui “le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, - sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale - le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata”.

Pertanto, con specifico riguardo al frazionamento di pretese creditorie scaturenti da un unico sinistro stradale, ha affermato che "il danneggiato, che non dimostri di avervi un interesse oggettivamente valutabile, non può, in presenza di un unitario fatto illecito lesivo di cose e persone, frazionare la tutela giudiziaria, agendo separatamente per il risarcimento dei danni patrimoniali e di quelli non patrimoniali, poiché tale condotta aggrava la posizione del danneggiante-debitore e causa ingiustificato aggravio del sistema giudiziario".

Nel caso di specie, quindi, non ricorrendo l'interesse oggettivamente valutabile della ricorrente, essendo emerso che le conseguenze invalidanti dovute alle lesioni riportate nel sinistro stradale si erano già stabilizzate prima della proposizione della domanda relativa ai danni materiali, secondo la Suprema Corte “non sussistevano ragioni oggettive che potessero fondare un interesse del creditore ad agire separatamente per il risarcimento dei danni alla persona”.

La Suprema Corte di Cassazione ha, quindi, rigettato il ricorso.

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